Di Montaruli Vito - Articolo di proprietà: http://www.diritto.it/docs/26915-brevi-note-sulla-nuova-disciplina-della-vigilanza-privata
1. QUADRO NORMATIVO.
La vigilanza privata è un settore nel quale si intersecano e si influenzano le concorrenti istanze di garanzia della concorrenza e di tutela della sicurezza pubblica, di cui si fanno, rispettivamente, promotori l’ordinamento comunitario e quello interno.
Di questa peculiarità del settore è ben consapevole il massimo organo di giustizia amministrativa, allorquando osserva che “nella materia in oggetto confluiscono due diversi piani o livelli sia di normazione sia di configurazione delle potestà e dei diritti incisi e conformati da quelle: il livello dell’esercizio del diritto al lavoro e all’intrapresa economica, per il quale operano contestualmente entrambe gli ordinamenti (il nazionale e il comunitario) e quello del controllo per finalità di sicurezza, riservato alla normazione statuale ed ad una sua corretta interpretazione “[1].
Si premette, ancora, che la descritta intersezione di livelli normativi non è del tutto esente da potenziali conflitti, che potrebbero mettere in discussione l’ordinata applicazione della disciplina di settore scaturita dal concorrente apporto dei due ordinamenti, come si avrà modo di precisare nel prosieguo di questo lavoro.
I testi base che regolamentano la vigilanza privata sono, tuttora, il R.D. 18.6.1931, nr. 773, Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, artt. 133-141, e il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di esecuzione, che sottoponevano tale attività, fino a
poco tempo addietro, ad un rigido sistema autorizzatorio incentrato sulle licenze per gli istituti di vigilanza ex art. 134 e per le guardie particolari giurate ex art. 138 del Testo unico, entrambe di competenza prefettizia e con efficacia limitata alla provincia nella quale era incardinata l’Autorità che rilasciava il titolo.
Il complesso normativo appena citato era conforme all’ispirazione originaria del Testo unico delle leggi di P.S., mirante a subordinare la gran parte delle attività economiche al controllo del potere esecutivo, nella tipica ottica politica a quel tempo dominante [2] , soprattutto in settori particolarmente delicati come il commercio delle armi ovvero i corpi armati, ritenuti una potenziale minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.